Le presenti Condizioni, oggetto di discussione e negoziazione tra le Parti riguardo ciascuna clausola, ove non derogate da condizioni particolari contenute nel singolo ordine accettato dal Venditore e/o in eventuali contratti-quadro di fornitura sottoscritti dalle Parti, disciplinano tutte le forniture commissionate al Venditore e prevalgono su qualsiasi clausola difforme eventualmente apposta dal Compratore nelle proprie condizioni generali di Acquisto, ordini, o altri documenti commerciali.
Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta e debitamente firmate da entrambe le Parti contrattuali.
Per parte Venditrice s’intende la società fornitrice dei materiali oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli stessi materiali. Per parte Acquirente s’intende l’intestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta.
Salvo che sia diversamente specificato nell’ offerta, i prezzi e le condizioni particolari contenuti nell’offerta sono validi per un periodo di cinque giorni dalla data indicata nella offerta stessa “salvo venduto”.
L’ordine deve essere definito in ogni sua parte e completo di tutte le necessarie indicazioni sia tecniche che amministrative, comprese le eventuali facilitazioni di carattere fiscale. Salvo che nell'ordine non sia diversamente specificato, l'ordine stesso deve ritenersi irrevocabile.
L’Acquirente, con l’invio dell’ordine, rimane impegnato ai prezzi ed alle condizioni indicate nell’offerta del Venditore. Il Venditore, successivamente al ricevimento dell’ordine potrà, se vorrà perfezionare il contratto, inviare la conferma d’ordine a titolo di accettazione. Il Venditore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare o accettare anche solo parzialmente eventuali variazioni dell’ordine proposte dall’Acquirente successive alla conferma d’ordine. In caso di revoca da parte dell’Acquirente dell’ordine confermato, l’Acquirente è tenuto a pagare integralmente l’importo relativo ai materiali ed alle forniture già ordinate al Venditore, qualora il Venditore abbia già attuato le procedure per approntare il materiale.
Nel contratto a specifica differita, all’impegno del Venditore di consegnare un determinato quantitativo di merce fa riscontro l’obbligo dell’Acquirente di specificar e il dettaglio dei prodotti entro il termine stabilito. Trascorso tale termine senza che l’Acquirente abbia specificato l’intera partita, il Venditore ha facoltà di risolvere l’intero contratto salvo i danni conseguenti subiti dallo stesso.
I tempi previsti per l’evasione dell’ordine e risultanti dalla conferma d’ordine del Venditore sono da intendersi sempre indicativi e giuridicamente non vincolanti per il Venditore. Pertanto, in considerazione della natura meramente indicativa dei termini sopra indicati, il Venditore non risponde dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata consegna del Prodotto. Il Venditore si impegna comunque ad intraprendere ogni azione necessaria per garantire all’Acquirente il rispetto dei termini di consegna pattuiti. Nel caso di ritardi nella consegna non controllabili dal Venditore, questi è tenuto ad informarel’Acquirente nel più breve tempo possibile, in modo da concordare le opportune azioni da intraprendere. In ogni caso il termine di consegna risulta osservato con l’emissione dell’avviso di spedizione e, comunque, con la comunicazione all’Acquirente della merce pronta alla spedizione. Da quel momento il Venditore può fatturare la merce a terra e può far partire il pagamento pattuito.
Salvo diversa pattuizione le merci sono fornite secondo il termine di resa FCA “magazzini del Venditore o altro luogo preventivamente comunicato”. Nel caso in cui il Venditore convenga con l’Acquirente che il trasporto venga effettuato con propri mezzi del venditore, il rischio di perimento dei Prodotti sarà a carico del Venditore. Il costo del trasporto sarà a carico dell’Acquirente. Tale formula , come qualunque altra diversamente convenuta tra le Parti sarà disciplinata dagli INCOTERMSICC 2000.
Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI-EN. Agli effetti dell’esecuzione dell’ordine è ammessa una tolleranza sul peso di ogni singola posizione d’ordine in più o in meno di:
_ 10% con un minimo di 1 Kg per pesi fino a 1000 Kg;
_ 5 % con un minimo di 100 Kg per pesi oltre i 1000 Kg e fino a 10000 Kg;
La differenza di pesatura non da diritto a reclami di ammanco se è contenuta entro un quarto della tolleranza in meno sul peso, arrotondata al Kg superiore. Le operazioni di verifica devono essere effettuate su pese pubbliche o equivalenti e le spese sono da ritenere a completo carico dell’Acquirente. Nel caso l’ordine emesso dall’Acquirente sia espresso in metri o in numero di pezzi, resta inteso che il prezzo di vendita, verrà calcolato in base al peso (massa) del materiale, salvo specifici accordi da definire in fase di offerta. Fermo restando che il quantitativo da fornire è quello indicato nell’ordine, viene comunque consentita una tolleranza sul numero di pezzi consegnati che le Parti concorderanno in fase di offerta. In mancanza di accordo tra le Parti, la tolleranza ammessa è del 5% in più o in meno del numero di pezzi o dei metri indicati sull’ordine stesso. Nel caso venga ordinato materiale in lunghezze fuori standard (tagliato a misura o prodotto su specifiche lunghezze richieste dall’Acquirente) è necessario definire in fase d’offerta ed indicare poi sull’ordine la tolleranza dimensionale da applicare sulla lunghezza. In mancanza di accordo o di indicazioni specifiche sull’ordine, il Venditore si atterrà alle proprie “Tolleranze Standard di Taglio” che l’ Acquirente dichiara sin d’ora di conoscere. Reclami sulla tolleranza dei tagli o delle lunghezze “fuori standard” verranno accettate solo in presenza di comunicazione scritta.
L’Acquirente acquisterà la proprietà dei materiali solo con il pagamento integrale della fattura emessa dal Venditore, ma assumerà ogni rischio inerente i materiali stessi, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile al Venditore al momento della consegna. Le merci e tutte le prestazioni del Venditore devono essere pagate secondo le modalità previste dal D. Lgs.09/10/02, n. 231. Per ogni ritardo di pagamento l’Acquirente corrisponderà gli interessi moratori nei termini e nella misura previsti dagli artt. 4, 5 del D. Lgs. 9/10/02 n. 231, nonché gli eventuali costi di recupero secondo la previsione dell'art. 6 dello stesso D. Lgs., salve diverse pattuizioni. Il mancato o inesatto pagamento e comunque il ritardo nel pagamento darà diritto al Venditore di modificare le condizioni di pagamento delle ulteriori forniture, nonché di sospendere l'esecuzione del rapporto di fornitura e comunque - in considerazione dell'importanza dell'inadempimento - di risolvere di diritto il rapporto di fornitura mediante invio all'Acquirente della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R o fax salvo il risarcimento del danno. La riserva di proprietà varrà anche nel caso in cui l’Acquirente sia soggetto a procedure concorsuali.
Il Venditore garantisce la conformità delle merci alle norme tecniche di riferimento UNI-EN.
La garanzia ha la durata di dodici mesi decorrenti dalla data della consegna ed è subordinata alla denunzia effettuata dall’Acquirente nei modi e termini previsti dalla legge.
Il Venditore garantisce che la fornitura del prodotto sarà rispondente alle caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d’ordine e/o D.d.T. In ogni caso il Venditore non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e operazioni alle quali il prodotto sarà sottoposto presso l’Acquirente o chi per esso, né assume alcuna garanzia in merito alla commerciabilità, qualità ed adeguatezza del prodotto per scopi specifici. Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzia avanzate dall’Acquirente non saranno tenute in considerazione se non riportate nella conferma d’ordine. Eventuali reclami per merce non corrispondente a quanto precisato nella conferma d’ordine devono essere avanzati per iscritto entro 8 gg. dal ricevimento della merce a pena di decadenza da ogni altro diritto compreso il diritto alla sostituzione della merce. Tale termine è esteso a 90 gg. per la denuncia di difetti occulti. In caso di reclamo, entro un massimo di trenta giorni dalla presa visione o dal ricevimento del materiale difettoso, il Venditore si impegna a comunicare all’Acquirente se il reclamo viene accettato.Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo l’accettazione dei tecnici del Venditore fondato, l’obbligo del Venditore è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente alla conferma d’ordine nellostesso luogo di consegna originario della fornitura, previa restituzione della merce da sostituire. E’ escluso qualsiasi diritto da parte dell’Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e, in ogni caso, il risarcimento danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. L’Acquirente decade dal diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l’impiego dei materiali oggetto della contestazione. I reclami non danno diritto all’Acquirente di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.
I materiali metallici non ferrosi sono forniti secondo le prescrizioni delle norme UNI-EN vigenti al momento della conclusione del contratto.
Il Venditore avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere qualora venga a conoscenza dell’esistenza di protesti di titoli nonché dell’avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali ancheextragiudiziarie a carico dell’Acquirente.
Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti “Condizioni generali di vendita” saranno applicabili le norme sulla vendita disciplinata dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.
17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto e/o delle presenti “Condizioni generali di vendita” o comunque ad essi relativa sarà disciplinata dalla Legge Italiana e verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro ove ha sede legale il Venditore. Tale disposizione sarà applicata anche in caso di connessione di cause.